LEGGE 21 marzo 1974, n. 176 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 21 marzo 1974, n. 176 Modifiche alla composizione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dell'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale. (GU n.131 del 21-05-1974) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-6-1974 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'articolo 5 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, è sostituito dal seguente: "Art. 5. - Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile ed è composto:
- a)del presidente dell'Istituto;
- b)del direttore generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa;
- c)del presidente del comitato progetti navi del Ministero della difesa;
- d)dell'ufficiale generale coordinatore dei progetti del comitato progetti navi del Ministero della difesa;
- e)del direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
- f)dell'ispettore generale capo dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
- g)del presidente del Registro navale italiano;
- h)di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- i)del direttore dell'Istituto, il quale riveste anche le funzioni di segretario del consiglio;
- l)di un rappresentante nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione dei cantieri navali che concorrono al finanziamento dell'istituto con il contributo annuo previsto dall'articolo 8;
- m)di un rappresentante nominato dal Ministro per la marina mercantile su designazione delle società armatoriali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo previsto dall'articolo 8;
- n)di un rappresentante del personale impiegatizio e di un rappresentante del personale operaio dell'Istituto, eletti dal personale medesimo. I membri di cui alle lettere h), l),
- m)ed
- n)durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la difesa e del Ministro per la marina mercantile. Il consiglio direttivo, per giustificati motivi, può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile. In tal caso con lo stesso decreto sarà nominato, sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, un commissario per la temporanea gestione dell'Istituto". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi