izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1993, n. 176 Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, e del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, concernenti istituzione e competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima. note: Entrata in vigore del decreto: 20/6/1993 (GU n.130 del 05-06-1993) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 20-6-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 75 della Costituzione; Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352; Visti gli atti, trasmessi in data 26 maggio 1993 dall'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione dell'art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, e del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, concernenti istituzione e competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Ritenuta la necessità di prorogare il termine di entrata in vigore dell'abrogazione delle citate disposizioni, al fine di disciplinare i rapporti e le situazioni che risultano sospesi per effetto della pronuncia abrogatrice ed anche per consentire al Parlamento la definizione di una complessiva riforma della materia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; EMANA il seguente decreto: Art. 1
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.