a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 18 maggio 1995, n. 176 ultimo aggiornamento all'atto: 23/10/1996 --> Disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite. note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1995.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 1995, n. 284 (in G.U. 18/07/1995, n.166). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996) (GU n.115 del 19-05-1995) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2 3 4orig. 5agg.1 orig. 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-10-1996 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'effettivo funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione, nonché per conseguire il potenziamento operativo delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche nelle medesime province; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero dell'interno nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, le dotazioni organiche relative alle qualifiche di prefetto, di dirigente superiore della Polizia di Stato e di dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentate, nei corrispondenti ruoli, ciascuna di otto unità; conseguentemente nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo sono ridotti rispettivamente n. 16, n. 10 e n. 11 posti di organico. Allo scopo di assicurare, nelle province medesime, il funzionamento dei servizi di competenza delle prefetture e delle questure, il Ministero dell'interno, in attesa di provvedere all'adeguamento degli organici, è autorizzato ad utilizzare, per ciascun ruolo e qualifica, fino al 30 giugno 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi espletati da non oltre un triennio e fino al 31 dicembre 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi in via di espletamento, per la copertura, nel limite massimo del cinquanta per cento, delle vacanze dei posti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; per i posti non coperti dai candidati iscritti nelle singole graduatorie regionali o provinciali, in deroga a quanto previsto dai singoli bandi, è ammesso lo scorrimento, per ciascun concorso, della graduatoria generale degli idonei anche in sostituzione di personale trasferito nelle nuove province. Il personale assunto ai sensi del presente comma non può essere trasferito a domanda o comunque essere comandato a prestare servizio in una sede diversa da quella di prima assegnazione se non sia decorso il relativo periodo di permanenza previsto dai rispettivi bandi di concorso. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.