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LEGGE 27 marzo 1953, n. 177 - Normattiva

LEGGE 27 marzo 1953, n. 177 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 marzo 1953, n. 177 Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali dell'anno

  1. (GU n.80 del 07-04-1953) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-4-1953 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per l'anno 1952, a favore dei Comuni e delle Province che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti agli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di otto miliardi, e può essere autorizzata la assunzione di mutui da parte degli enti, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale. I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreti del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze. Ai mutui di cui al primo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n.
  2. Per gli scopi di cui al primo comma del presente articolo potranno essere altresì utilizzate le eventuali rimanenze sui fondi assegnati con le leggi 7 dicembre 1951, n. 1513 e 24 giugno 1952, n. 663, nonché le eventuali rimanenze sui fondi assegnati per l'integrazione temporanea riguardante l'anno 1952, prevista dall'art. 2 della legge 2 luglio 1952, n.
  3. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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