lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1959, n. 177 ultimo aggiornamento all'atto: 02/07/1973 --> Applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1973) (GU n.94 del 20-04-1959) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Allegati Tabella Tabellaorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-5-1959 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti ed assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre Amministrazioni; Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari; Sentito il Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro, l'agricoltura e le foreste, le finanze, la grazia e giustizia, l'industria ed il commercio, i lavori pubblici, la sanità, i trasporti, la difesa, le poste e telecomunicazioni; Decreta: Art. 1 Le carriere alle quali, ai sensi dell'art. 7, comma terzo, e seguenti della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere ammessi gli assistenti universitari ordinari aventi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni, sono indicate nell'annessa tabella - firmata dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro - nella quale sono anche stabilite le aliquote dei posti ad essi spettanti su quelli annualmente disponibili e le cattedre delle quali i medesimi devono essere assistenti ai fini dell'ammissione ai concorsi. Nel caso di trasformazione o istituzione di nuovi tipi di cattedre, l'equivalenza dei relativi posti di assistente con quelli indicati nella colonna III della tabella annessa sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello interessato e previo parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.