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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1985, n. 177 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1985, n. 177 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1985, n. 177 Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato. (GU n.112 del 14-05-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 29-5-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N.

  1. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il lascito di L. 5.000.000 disposto dalla sig.ra Mrakitsch Maria con testamento pubblico 16 febbraio 1982, pubblicato in data 25 febbraio 1983, n. 56473/610 di repertorio, a rogito dott. Ianni Tracanella Edda, notaio in Trieste, registrato a Trieste in data 19 settembre 1983 al n.
  2. Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1985 Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 83 nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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