izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1993, n. 177 Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale, nella parte in cui affida alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale, nonchè differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima. note: Entrata in vigore del decreto: 20/6/1993 (GU n.130 del 05-06-1993) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 20-6-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 75 della Costituzione; Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352; Visti gli atti, trasmessi in data 26 maggio 1993 dall'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione parziale della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale, nella parte in cui affida alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale; Ritenuta la necessità di prorogare il termine di entrata in vigore della predetta abrogazione, al fine di opportunamente riorganizzare il settore in questione e di evitare soluzioni di continuità negli interventi di tutela; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e della sanità; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati gli articoli 2, secondo comma, limitatamente alle parole: "
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.