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DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 178 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 178 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 178 ultimo aggiornamento all'atto: 02/01/2012 --> Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/2012) (GU n.165 del 18-07-2003) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6orig. 7orig. 8 9 Allegati Allegato I Allegato I Allegato II Allegato II Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-8-2003 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 28 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina le denominazioni di vendita, le relative definizioni e le caratteristiche di fabbricazione, nonché l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, definiti all'allegato I.
  2. Il presente decreto non si applica al ripieno dei prodotti di cui all'allegato I punti 7 e 10 qualora esso sia diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.». L'art. 28, così recita: «Art. 28 (Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana). -
  3. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovrà contenere la dizione "cioccolato" mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata la dizione "cioccolato puro"; b) individuare meccanismi di certificazione di qualità per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la produzione di cioccolato.». - La direttiva 2000/36/CE è pubblicata in GUCE n. L 197 del 3 agosto
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