tto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 2012, n. 178 ultimo aggiornamento all'atto: 15/04/2026 --> Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. (12G0202) note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/11/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/04/2026) (GU n.245 del 19-10-2012) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.3 agg.2 agg.1 orig. 1 bisagg.1 orig. 2agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3agg.2 agg.1 orig. 4agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4 bis 5agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 6agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 7 8agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 8 bis 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-4-2026 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 5 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione; Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha differito il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.183, per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute al 30 giugno 2012; Vista la legge 7 agosto 2012, n. 131, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha ulteriormente differito il termine per l'esercizio della predetta delega al 30 settembre 2012; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa; Ritenuto necessario procedere, in attuazione della delega di cui al citato articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa secondo i principi di cui alla citata legge delega e a quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 131; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2012; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 25 luglio 2012; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data 19 settembre 2012 e in data 25 settembre 2012; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2012; Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello sviluppo economico, della difesa, degli affari esteri, dell'interno e per la cooperazione internazionale e l'integrazione; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana 1. Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma 4, sono trasferite, a decorrere dal 1º gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di seguito denominata Associazione, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui all'articolo 3, comma 2. L'Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, il codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. L'Associazione è di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica. 2. Dal 1º gennaio 2016 l'Associazione è l'unica Società nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. La Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi. 3. La Repubblica Italiana rispetta in ogni tempo l'osservanza da parte dell'Associazione dei principi di cui al comma 2. 4. L'Associazione è autorizzata ad esercitare le seguenti attività d'interesse pubblico:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.