ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1954, n. 179 Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Macerata. (GU n.111 del 15-05-1954) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 30-5-1954 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1947, n. 519 e con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, n. 271; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 4 è sostituito dal seguente: "L'anno accademico viene inaugurato in seduta solenne, con l'intervento in forma ufficiale del Corpo accademico, dei professori incaricati, dei liberi docenti e degli studenti". L'art. 10 è sostituito dal seguente: "Gli studenti di condizione economica non agiata, ma capaci e meritevoli, sono dispensati totalmente o parzialmente dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere con deliberazione del Consiglio di amministrazione in conformità delle norme contenute nella legge 18 dicembre 1951, n. 1551". L'art. 15 è sostituito dal seguente: "Per l'esame di laurea il candidato dovrà presentare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.