Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 ultimo aggiornamento all'atto: 30/12/2005 --> Norme per l'edilizia residenziale pubblica. note: Entrata in vigore della legge: 15-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005) (GU n.50 del 29-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 45) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I FINALITÀ E RISORSE 1 2agg.3 agg.2 agg.1 orig. CAPO II DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE E MODIFICHE ALLA LEGGE5 AGOSTO 1978, N. 457 3agg.2 agg.1 orig. 4 5 6 7 CAPO III LOCAZIONI 8orig. 9 10 CAPO IV RECUPERO 11orig. 12 13 14 15 CAPO V PROGRAMMI INTEGRATI 16orig. CAPO VI DISPOSIZIONI PER LE COOPERATIVE APROPRIETÀ INDIVISA 17orig. 18agg.2 agg.1 orig. 19 CAPO VII NORME FINALI E TRANSITORIE 20orig. 21 22orig. 23orig. 24 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-3-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Finalità e modalità di programmazione). 1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, le disponibilità esistenti o che affluiranno presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita con l'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono programmate e spese per le finalità e con le modalità e procedure della citata legge n. 457 del 1978, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui alla presente legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato èstato redatto si sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 10 della legge n. 457/1971 (Norme per l'edilizia rsidenziale) è il seguente: "Art. 10 (Istitutzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti). - È istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio separati, per il finanziamento della edilizia residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi. La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti. La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge. In particolare, la sezione autonoma provvede a:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.