lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 18 Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale è del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima azienda agraria della "Castelluccia", con sede in Roma, in comune di Roma. (GU n.21 del 27-01-1953 - Suppl. Ordinario n. 210) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Allegati all. 1 art. 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-1-1953 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima Azienda agraria della "Castelluccia", con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma); Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377, non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto; Udito il parere, in data 10 gennaio 1953, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima Azienda agraria della "Castelluccia", con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 145.52.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.