lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1965, n. 18 ultimo aggiornamento all'atto: 30/12/1967 --> Proroga fine al 31 dicembre 1967 del termine previsto nel decreto 21 dicembre 1961, n. 1499, per le rilevazioni dei dati statistici riguardanti gli impianti e la produzione, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1967) (GU n.42 del 17-02-1965) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-2-1965 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213, 11 dicembre 1952, n. 2392, 21 dicembre 1955, n. 1845, 30 dicembre 1958, n. 1259 e 21 dicembre 1961, n. 1499; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1 L'Istituto centrale di statistica 6 autorizzato ad eseguire:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.