← Italia

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 ultimo aggiornamento all'atto: 22/05/2026 --> Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

  1. (20G00034) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2026) (GU n.70 del 17-03-2020) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 1agg.3 agg.2 agg.1 orig. 2agg.2 agg.1 orig. 2 bisagg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 2 teragg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 2 quater 2 quinquiesagg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 2 sexies 2 septies 3agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4 bisagg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4 ter 5orig. 5 bisagg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 5 ter 5 quater 5 quinquies 5 sexies 6agg.2 agg.1 orig. 7agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 8agg.3 agg.2 agg.1 orig. 9orig. 10agg.3 agg.2 agg.1 orig. 11 12agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 13agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 14orig. 15agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 16agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 17agg.1 orig. 17 bisagg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 17 ter 17 quater 18orig. 18 bis Titolo II Misure a sostegno del lavoroCapo IEstensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale 19agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 19 bisagg.1 orig. 20agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 21agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 22agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 22 bisagg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 22 teragg.3 agg.2 agg.1 orig. 22 quateragg.2 agg.1 orig. 22 quinquiesagg.1 orig. Capo II Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori 23agg.2 agg.1 orig. 24agg.1 orig. 25agg.2 agg.1 orig. 26agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 27agg.1 orig. 28agg.1 orig. 29agg.3 agg.2 agg.1 orig. 30agg.1 orig. 31agg.3 agg.2 agg.1 orig. 32orig. 33orig. 34 35orig. 35 bis 36agg.1 orig. 37orig. 38agg.1 orig. 39agg.2 agg.1 orig. 40agg.1 orig. 41orig. 42orig. 43agg.1 orig. 44orig. 44 bis 45orig. 46agg.2 agg.1 orig. 47agg.1 orig. 48agg.2 agg.1 orig. Titolo III Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario 49agg.1 orig. 49 bis 50orig. 51 52 53agg.2 agg.1 orig. 54agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 54 bis 54 teragg.1 orig. 54 quater 55orig. 56agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 57orig. 58 59orig. Titolo IV Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese 60orig. 61agg.2 agg.1 orig. 61 bis 62agg.3 agg.2 agg.1 orig. 62 bisorig. 63orig. 64orig. 65orig. 66agg.1 orig. 67agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 68agg.17 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 69orig. 70agg.1 orig. 71orig. 71 bis Titolo V Ulteriori disposizioni((...)) 72agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 72 bis 72 ter 72 quater 73agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 73 bisagg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 74agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 74 bisorig. 74 teragg.1 orig. 75agg.1 orig. 76agg.1 orig. 77 78agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 79agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 80 81orig. 82agg.2 agg.1 orig. 83agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 84agg.2 agg.1 orig. 85agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 86orig. 86 bis 87agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 87 bis 88agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 88 bisagg.2 agg.1 orig. 89agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 90agg.2 agg.1 orig. 90 bis 91orig. 92agg.17 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 93orig. 94agg.2 agg.1 orig. 94 bisagg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 95agg.1 orig. 96agg.1 orig. 97 98orig. 99agg.1 orig. 100agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 101agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 102agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 103agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 103 bisagg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 104agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 105orig. 106agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 107agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 107 bisorig. 108agg.1 orig. 109agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 110agg.1 orig. 111agg.1 orig. 112orig. 113orig. 113 bisorig. 114orig. 115agg.1 orig. 116agg.1 orig. 117orig. 118orig. 119orig. 120orig. 121 121 bis 121 ter 122agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 123orig. 124orig. 125orig. 125 bis 125 ter 126agg.1 orig. 127 Allegati Allegato 1 Allegato 1 Tabelle Tabelleorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-8-2020 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 5 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare altresì disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell'università; Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali; Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)
  2. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse da destinare prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità nonché, per la restante parte, i relativi fondi incentivant sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto.
  3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno
  4. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. ((Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi)) , dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre
  5. A valere sulle risorse di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti.
  6. Per le finalità di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (46)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.