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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1949, n. 180 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1949, n. 180 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1949, n. 180 Modificazione alle tariffe del diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano. (GU n.106 del 09-05-1949) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 24-5-1949 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla Camera di commercio ed arti di Milano; Visti i regi decreti 11 maggio 1922, n. 711, 3 agosto 1928, n. 1889, 1 dicembre 1932, n. 1598, 21 gennaio 1935, n. 168, 1 marzo 1937, n. 257, e il decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 482, con i quali vennero apportate variazioni alla predetta tariffa; Vista la deliberazione in data 24 gennaio 1949, n. 36, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, con la quale sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa suddetta; Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Articolo unico La tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di quella Borsa valori viene stabilita nella seguente misura:

  1. a)per i primi 10 miliardi di capitale.......... L. 50 per milione
  2. b)per il capitale successivo da oltre 10 a 15 miliardi........................................... " 30 " "
  3. c)per il capitale successivo a 15 miliardi..... " 25 " " L'ammontare dei diritti si computa sul cumulo dell'importo del capitale azionario ed obbligazionario risultante dal bilancio chiuso nell'anno solare antecedente, arrotondato al milione superiore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 marzo 1949 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1949 Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 107. - FRASCA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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