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LEGGE 8 marzo 1968, n. 180 - Normattiva

LEGGE 8 marzo 1968, n. 180 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice

rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 marzo 1968, n. 180 Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari. (GU n.76 del 22-03-1968) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-4-1968 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'articolo 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, è sostituito dal seguente: "Art. 2. - Le servitù indicate nell'articolo 1 possono consistere:

  1. a)nel divieto temporaneo di transito o di sosta di persone, animali, veicoli;
  2. b)nel divieto di aprire strade, scavare fossi o canali aventi sezione superiore a metri quadrati 0,1, fare elevazioni di terra o altre materie, aprire o esercitare cave di qualunque specie o altri vani, impiantare linee elettriche e cavi telefonici, condotte di acqua, di gas o liquidi infiammabili, fare determinate piantagioni o determinate operazioni campestri, tenere depositi di materie infiammabili, installare o esercitare macchinari o apparati elettrici, tenere fucine o altri impianti provvisti di focolare, con o senza fumaiolo;
  3. c)nel divieto di fabbricare muri o edifici, di sopraelevare quelli esistenti o di adoperare nella costruzione alcuni materiali. Ai proprietari degli immobili colpiti dalle servitù previste nel presente articolo spetta, per la durata del vincolo, un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni e al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposta complementare progressiva. Tale indennizzo è stabilito in un quinto dei predetti redditi per la servitù di cui alla lettera a), in un quarto per la servitù di cui alle lettere
  4. b)e c), in un terzo in caso di concorso di servitù di due o più lettere". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (2)

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