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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1970, n. 180 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1970, n. 180 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1970, n. 180 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Opere pie ospitaliere", con sede in Alessandria. (GU n.105 del 27-04-1970) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 12-5-1970 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Opere pie ospitaliere" di Alessandria, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità degli articoli 3, 6 e 9 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale denominato "Opere pie ospitaliere", con sede in Alessandria, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Alessandria; due membri eletti dal consiglio comunale di Alessandria; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1951, registro n. 8 Interno, foglio n. 2, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 146. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1970 Atti dal Governo, registro n. 234, foglio n. 167. - CARUSO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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