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DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2001, n. 180 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2001, n. 180 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2001, n. 180 ultimo aggiornamento all'atto: 11/07/2001 --> Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego. note: Entrata in vigore del decreto: 3/6/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/2001) (GU n.115 del 19-05-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6orig. 7 8 9 10 11 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-6-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della Sardegna; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Delega delle funzioni amministrative in materia di lavoro e servizi all'impiego 1. In attuazione degli articoli 5 e 6 dello Statuto speciale della regione Sardegna, al fine di realizzare nella regione un organico sistema di politiche attive del lavoro e di servizi per l'impiego, sono delegate a detta regione, nell'ambito dell'attività di indirizzo e coordinamento dello Stato, le funzioni e i compiti in materia di:

  1. a)politiche attive del lavoro;
  2. b)collocamento. 2. Sono altresì delegati alla regione le funzioni ed i compiti connessi e strumentali alle materie di cui alle lettere
  3. a)e
  4. b)del comma 1. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e i regolamenti. - L'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è il seguente: "Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonché le norme di attuazione del presente statuto.". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 dello statuto speciale della regione Sardegna: "Art. 5. - Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:
  5. a)istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
  6. b)lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
  7. c)antichità e belle arti;
  8. d)nelle altre materie previste da leggi dello Stato.". "Art. 6. - La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

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