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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1960, n. 181 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1960, n. 181 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1960, n. 181 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania. (GU n.69 del 21-03-1960) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 5-4-1960 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 107, relativo agli insegnamenti della Scuola di perfezionamento in economia regionale, è modificato come segue: "Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 1° anno: 1) Economia e politica economica; 2) Statistica economica e demografica; 3) Storia e geografia economica; 4) Economia aziendale e tecnica del commercio con l'estero; 5) Diritto dell'economia; 6) Tecnica finanziaria e diritto tributario. 2° anno: 1) Tecnica delle ricerche sulla produzione e distribuzione siciliana; 2) Economia e politica agraria; 3) Diritto pubblico regionale". Art.

  1. Agli insegnamenti impartiti nel 3° anno della Scuola di specializzazione in radiologia 6 aggiunto quello di "Medicina nucleare". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1960 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n.
  2. - VILLA Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 107, relativo agli insegnamenti della Scuola di perfezionamento in economia regionale, è modificato come segue: "Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 1° anno: 1) Economia e politica economica; 2) Statistica economica e demografica; 3) Storia e geografia economica; 4) Economia aziendale e tecnica del commercio con l'estero; 5) Diritto dell'economia; 6) Tecnica finanziaria e diritto tributario. 2° anno: 1) Tecnica delle ricerche sulla produzione e distribuzione siciliana; 2) Economia e politica agraria; 3) Diritto pubblico regionale". Art.
  3. Agli insegnamenti impartiti nel 3° anno della Scuola di specializzazione in radiologia 6 aggiunto quello di "Medicina nucleare". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1960 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n.
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