DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 182 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu
alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 182 Variazione della misura del diritto fisso sugli apparecchi di accensione e sui pezzi di ricambio degli apparecchi stessi. (GU n.74 del 31-03-1951) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 1-4-1951 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 459; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Per qualsiasi apparecchio di accensione, tanto se fabbricato quanto se importato per l'uso nell'interno della Repubblica indipendentemente, in questo secondo caso, dall'eventuale dazio doganale, è dovuto all'Erario un diritto fisso della seguente misura: 1) per ogni apparecchio azionato da pietrina focaia od a carta piroforica:
- a)L. 3000 (lire tremila) se di platino od oro oppure di altro metallo platinato o dorato anche parzialmente;
- b)L. 1800 (lire milleottocento) se d'argento o d'altro metallo comune anche parzialmente argentato, smaltato, cesellato o con ornamentazioni o rivestimenti in pelle, in madreperla, in tartaruga o d'altra materia;
- c)L. 1200 (lire milleduecento) se di metallo comune o d'altra materia non pregiata senza rivestimenti od ornamentazioni; 2) per ogni apparecchio azionato da corrente elettrica o da altri mezzi:
- d)L. 3000 (lire tremila) se costituito di platino, d'oro o di argento, oppure di altro metallo comunque platinato, dorato od argentato anche parzialmente;
- e)L. 1800 (lire milleottocento) se costituito di metallo comune o di altra materia; 3) per ogni pezzo di ricambio (rotellina o limetta):
- f)L. 600 (lire seicento). Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 78. - CARLOMAGNO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi