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LEGGE 23 marzo 1956, n. 182 - Normattiva

LEGGE 23 marzo 1956, n. 182 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 marzo 1956, n. 182 ultimo aggiornamento all'atto: 13/02/2003 --> Norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/02/2003) (GU n.82 del 06-04-1956) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3orig. 4orig. 5 6 7orig. 8 9orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-4-1956 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie legalizzano le firme dei dipendenti funzionari delle cancellerie e segreterie e degli ufficiali giudiziari addetti ai rispettivi uffici, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti, di cui all'art. 7, n. 4, della legge 3 dicembre 1942, n.

  1. Le dette firme, qualora siano state apposte dagli stessi dirigenti sono legalizzate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato da lui delegato. Il pretore legalizza le firme dei giudici conciliatori e dei cancellieri di conciliazione, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti di cui all'art. 7, n. 5, lettera a), della legge 3 dicembre 1942, n.
  2. Salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo, il pretore può delegare un cancelliere della Pretura per tutte le legalizzazioni attribuite alla sua competenza. Il procuratore della Repubblica può delegare un segretario della Procura per la legalizzazione delle firme, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti di cui all'art. 7, n. 5, lettera e), della legge 3 dicembre 1942, n.
  3. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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