Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 11 febbraio 1992, n. 182 Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni. note: Entrata in vigore della legge: 17/3/1992 (GU n.51 del 02-03-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 17-3-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e, per le professioni sanitarie, con il Ministro della sanità, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), sentiti gli ordini professionali interessati, sono dichiarate le equipollenze fra i diplomi di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e sono integrate le relative tabelle dell'ordinamento universitario. 2. L'equipollenza è dichiarata, tenuto conto dei curricula didattici relativi ai singoli diplomi di laurea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e della normativa comunitaria in materia. 3. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle competenti commissioni parlamentari. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) è il seguente: "Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione). - 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle. 2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.