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LEGGE 15 febbraio 1953, n. 184 - Normattiva

LEGGE 15 febbraio 1953, n. 184 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 15 febbraio 1953, n. 184 ultimo aggiornamento all'atto: 30/07/1965 --> Norme integrative e modificative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli Enti locali. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1965) (GU n.82 del 09-04-1953) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3orig. 4orig. 5 6orig. 7 8 9 10 11 12 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-8-1965 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli enti i quali intendano eseguire opere di loro competenza a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589, debbono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici entro il mese di dicembre di ciascun anno. Le domande sono presentate all'Ufficio del genio civile competente per territorio, il quale ne forma una graduatoria dando la preferenza alle più urgenti necessità dei Comuni minori e trasmette gli atti al Ministero per il tramite e con le eventuali osservazioni dei Provveditorati alle opere pubbliche in modo che vi giungano entro l'aprile successivo. Entro il luglio di ogni anno, in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso, il Ministero dei lavori pubblici compila il programma esecutivo. Le opere comprese nei programmi formati a norma del presente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi da parte dell'organo tecnico competente e la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici. L'art. 15 e il primo comma dell'art. 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono abrogati.(

(3)) ---------------- AGGIORNAMENTO
(3)La L. 13 luglio 1965, n. 893 ha disposto (con l'articolo unico commi 1 e 2) che "A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere - per conto e nell'interesse dei Comuni della Regione siciliana i quali intendano ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne di distribuzione - a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi citate. L'Ente acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i Comuni, può sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la contrattazione dei mutui." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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