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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 184 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 184 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 184 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma. (GU n.93 del 16-04-1966) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 1-5-1966 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.

  1. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di: 23) Geologia regionale; 24) Rilevamento geologico; 25) Arte mineraria; 26) Geotecnica. L'art. 153, relativa alla Scuola di specializzazione in Anestesiologia è abrogato e sostituito dal seguente: "Alla Scuola, che ha la durata di due anni, sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia. L'iscrizione alla Scuola è limitata, per ogni anno, a venti allievi". L'art. 208, relativo alla Scuola di specializzazione in Gerontologia e geriatria è abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla Scuola è limitata, per Ogni anno accademico, a trenta allievi". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n.
  2. - VILLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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