LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 ultimo aggiornamento all'atto: 27/03/2026 --> ((Diritto del minore ad una famiglia)). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2026) (GU n.133 del 17-05-1983 - Suppl. Ordinario n. 28) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I ((PRINCIPI GENERALI)) 1agg.1 orig. ((TITOLO I-BIS. DELL'AFFIDAMENTO DEL MINORE)) 2agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3agg.1 orig. 4agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 5agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 5 bisagg.1 orig. 5 ter TITOLO II DELL'ADOZIONECAPO IDISPOSIZIONI GENERALI 6agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 7orig. CAPO II DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ 8agg.1 orig. 9agg.1 orig. 9 bis 10agg.1 orig. 11agg.1 orig. 12orig. 13 14orig. 15agg.1 orig. 16orig. 17orig. 18orig. 19orig. 20 21orig. CAPO III DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO 22agg.1 orig. 23orig. 24 CAPO IV DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE 25agg.2 agg.1 orig. 26orig. 27agg.2 agg.1 orig. 28agg.3 agg.2 agg.1 orig. TITOLO III DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALECAPO IDELL'ADOZIONE DI MINORISTRANIERI 29orig. 29 bisagg.1 orig. 30orig. 31agg.1 orig. 32agg.1 orig. 33agg.1 orig. 34orig. 35agg.1 orig. 36agg.1 orig. 37agg.1 orig. 37 bis 38agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 39agg.3 agg.2 agg.1 orig. 39 bis 39 ter 39 quaterorig. CAPO II DELL'ESPATRIO DI MINORI A SCOPODI ADOZIONE 40orig. 41orig. 42 43orig. TITOLO IV DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARICAPO IDELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARIE DEI SUOI EFFETTI 44agg.3 agg.2 agg.1 orig. 45agg.1 orig. 46orig. 47orig. 48orig. 49orig. 50orig. 51 52agg.1 orig. 53 54 55agg.1 orig. CAPO II DELLE FORME DELL'ADOZIONEIN CASI PARTICOLARI 56orig. 57agg.1 orig. TITOLO V MODIFICHE AL TITOLO VIIIDEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 TITOLO VI NORME FINALI, PENALIE TRANSITORIE 68 69 70orig. 71agg.1 orig. 72 72 bis 73agg.1 orig. 74orig. 75orig. 76orig. 77 78 79agg.2 agg.1 orig. 79 bis 80orig. 81 82 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-2-2014 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
- Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la ((responsabilità)) genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
- Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
- Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
- Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi