LEGGE 26 aprile 1976, n. 185 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 26 aprile 1976, n. 185 Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629 e agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili. (GU n.122 del 10-05-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-5-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, sono sostituiti dal seguente: "Il consiglio di amministrazione per il personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili è composto:
- a)dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, presso il Ministero di grazia e giustizia, che lo presiede;
- b)dal direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili, capo del personale degli archivi stessi;
- c)da un dirigente superiore degli archivi notarili e da altri quattro impiegati con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- d)da quattro rappresentanti del personale eletti direttamente da tutto il personale secondo il regolamento di cui all'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti, i quali sostituiscono i rappresentanti titolari in caso di loro assenza o di impedimento. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi stessi, con qualifica non inferiore a conservatore superiore". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi