erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 15 marzo 1950, n. 186 Esenzioni fiscali per alcune operazioni di debito pubblico. (GU n.103 del 05-05-1950) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-5-1950 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le domande e i documenti che si esibiscono all'Amministrazione del debito pubblico per operazioni su titoli al portatore, nominativi o misti, il cui importo in capitale nominale non superi le lire 50.000, sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa. Per tali operazioni non è parimenti dovuta la tassa di concessione governativa sulle ricevute di deposito dei titoli presentati. Le esenzioni considerate nei precedenti comma non sono applicabili alle operazioni di divisione di titoli al portatore in altri di minore importo, anche se trattisi di buoni del Tesoro poliennali, e qualunque sia l'ammontare di essi. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.