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LEGGE 27 aprile 1982, n. 186 - Normattiva

LEGGE 27 aprile 1982, n. 186 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 aprile 1982, n. 186 ultimo aggiornamento all'atto: 19/02/2026 --> Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2026) (GU n.117 del 29-04-1982 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I ORDINAMENTO DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVACAPO ICONSIGLIO DI STATO 1agg.2 agg.1 orig. 2 3 4orig. 5agg.1 orig. CAPO II TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI 6 CAPO III CONSIGLIO DI PRESIDENZA 7agg.1 orig. 8 9orig. 10 11 12 13orig. TITOLO II PERSONALE DI MAGISTRATURACAPO IDISTINZIONE PER FUNZIONI E QUALIFICHE 14 15 CAPO II AMMISSIONE IN SERVIZIO, PROGRESSIONE E RUOLI ORGANICI 16 17 18 19orig. 20 21agg.1 orig. 22 23 CAPO III GARANZIE, INCOMPATIBILITÀ, TRATTAMENTO ECONOMICO 24 25 26 27 28 29 30 CAPO IV SORVEGLIANZA E DISCIPLINA 31 32 33 34orig. TITOLO III ORDINAMENTO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEITRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALICAPO IORDINAMENTO 35 36 37 38 39 CAPO II INQUADRAMENTO IN RUOLO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALICAPO IDISPOSIZIONI TRANSITORIALE RELATIVE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA 50 51 CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL PERSONALE DI SEGRETERIA 52orig. CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI 53 53 bis 53 ter 54 55orig. 56 57 58 Allegati Tabelle Tabelleagg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-12-2019 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 4 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Composizione) Il Consiglio di Stato è composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge. Il Consiglio di Stato si divide in ((sette)) sezioni con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ciascuna sezione consultiva è composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri; ((ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti)) , di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri. Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri. Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonché la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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