Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DECRETO 11 maggio 1987, n. 186 Modificazioni al decreto ministeriale 18 luglio 1985 recante disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci, e successive modificazioni. (GU n.111 del 15-05-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-5-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE per quanto concerne gli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981, recante: "Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero", e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985, recante: "Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci", e successive modificazioni; Decreta: Art. 1 L'art. 1 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 è sostituito dal seguente: "Art. 1 - Definizioni. - I termini elencati hanno il significato di seguito indicato nelle disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci: 1) operazioni commerciali sono le importazioni e le esportazioni di merci di qualsiasi specie; 2) moduli valutari sono i documenti denominati dichiarazione valutaria di importazione e dichiarazione valutaria di esportazione, i cui due modelli sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto; 3) rappresentante dell'operatore è il soggetto incaricato con procura dallo stesso operatore di compiere atti relativi all'importazione o all'esportazione di merci; 4) merci non soggette a divieti economici, comunemente qualificate merci a dogana, sono le merci la cui importazione o esportazione è consentita in base ad autorizzazione generale; 5) merci soggette a divieti economici, comunemente qualificate merci a licenza, sono le merci la cui importazione o esportazione è consentita in base ad autorizzazione particolare; 6) importazioni ed esportazioni domiciliate sono le operazioni commerciali definitive concernenti merci di valore superiore a lire venti milioni, il cui regolamento totale o parziale, anticipato o posticipato, è previsto oltre i dodici mesi che precedono o seguono la data di esecuzione dell'operazione doganale, fatta eccezione per le operazioni in cui la parte del corrispettivo da regolare in via anticipata o posticipata oltre i dodici mesi dalla data suddetta non supera il 10% del corrispettivo stesso e deve essere regolata entro ventiquattro mesi dalla data in questione; 7) importazioni definitive senza impegno di regolamento valutario sono le operazioni commerciali alle quali non è collegata alcuna controprestazione da parte di residenti come diretto corrispettivo delle merci importate; 8) esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutario sono le operazioni commerciali alle quali non è collegata alcuna controprestazione da parte di non residenti come diretto corrispettivo delle merci esportate; 9) navi e aerei nazionali sono le navi e gli aerei di qualsiasi nazionalità, il cui esercizio è assunto da residenti; 10) navi e aerei esteri sono le navi e gli aerei di qualsiasi nazionalità, il cui esercizio è assunto da non residenti; 11) compensazione privata di merci è lo scambio tra residenti e non residenti di merci con altre merci o con prestazioni invisibili correnti di valore equivalente. Le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, sono applicabili anche al presente decreto e alle relative disposizioni di attuazione. I termini merci estere, nazionali e nazionalizzate, importazioni ed esportazioni definitive, temporanee e a groupage, traffico internazionale, provviste di bordo e dotazione di bordo hanno nel presente decreto e nelle relative disposizioni di attuazione, fatte salve le eccezioni espressamente previste, il medesimo significato accolto nella legislazione doganale". AVVERTENZA: Il testo aggiornato del decreto ministeriale 18 luglio 1985 sarà pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1987. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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