LEGGE 24 novembre 2023, n. 187 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 24 novembre 2023, n. 187 Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. (23G00197) note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2023 (GU n.292 del 15-12-2023) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-12-2023 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche
- La Repubblica riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale « Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche », note con la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline.
- La Settimana nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.
- In occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche il Ministero dell'università e della ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei principali musei nazionali della scienza e della tecnica per la realizzazione delle finalità di cui al comma
- Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260 recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive.», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n.
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