LEGGE 26 marzo 1953, n. 188 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 26 marzo 1953, n. 188 ultimo aggiornamento all'atto: 26/01/1955 --> Esami di abilitazione alla libera docenza. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1955) (GU n.82 del 09-04-1953) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 2 bis 3 4 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-4-1953 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza in una determinata materia il candidato deve:
- a)possedere una laurea, conseguita preso una Università ed Istituto d'istruzione superiore della Repubblica, da almeno cinque anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali è giudice la Commissione di cui all'art. 3 della presente legge, può essere ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni, ovvero sia sprovvisto di laurea, semprechè, in questo ultimo caso, abbia superato il trentesimo anno di età;
- b)dare con titoli, integrati da una conferenza sui titoli stessi, da prove didattiche ed, eventualmente, da prove sperimentali, o da prove scritte, la dimostrazione del suo valore scientifico e della sua attitudine didattica rispetto alla materia in cui ha chiesto d'essere abilitato. La Commissione ha facoltà di non ammettere alla conferenza anzidetta quei candidati i cui titoli siano da essa giudicati tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione. La Commissione può, altresì, dispensare dalle prove didattiche quei candidati la cui attitudine giudichi già indubbiamente accertata. L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro per la pubblica istruzione per la durata di cinque anni. Può, con decreto del Ministro, essere confermata definitivamente su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare e giudicare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio. Il termine di cinque anni, di cui al precedente comma, può essere prorogato nel caso che il mancato esercizio derivi da legittimo impedimento. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi