ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1994, n. 189 Regolamento concernente integrazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, recante norme di attuazione della legge istitutiva del C.O.N.I. note: Entrata in vigore del decreto: 7/4/1994 (GU n.68 del 23-03-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 7-4-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, concernente costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); Visto il decreto-legge 2 febbraio 1994, n. 80, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, recante nuove norme di attuazione della citata legge 16 febbraio 1942, n. 426; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 138; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessità di modificare ed integrare le vigenti norme di attuazione, al fine di rispondere all'esigenza di un riconoscimento formale nei confronti di coloro che abbiano onorato gli ideali olimpici e sportivi; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Il consiglio nazionale può nominare un presidente onorario e due membri onorari del CONI, scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti nel mondo dello sport e tenendo anche conto dei criteri e delle modalità determinati dal consiglio stesso, in armonia con le disposizioni del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) sulla composizione dei Comitati nazionali olimpici, i quali partecipano alle riunioni del consiglio nazionale senza diritto di voto.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1994 Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 15 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo vigente dell'art. 4 del D.P.R. n. 157/1986 si veda in nota all'art. 1. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il D.L. n. 80/1994 recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1994. - La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". - La legge n. 138/1992 reca: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.