icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 11 febbraio 1980, n. 19 ultimo aggiornamento all'atto: 03/08/1988 --> Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1988) (GU n.44 del 14-02-1980) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4orig. 5orig. 6orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-8-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concessa una indennità per una volta tanto nelle seguenti misure: lettera A, n. 2, lire 40.000.000; lettera A-bis, n. 3, lire 25.000.000. Per il personale militare di leva titolare di pensione o assegno privilegiato per le invalidità di cui al precedente comma l'indennità prevista dal comma stesso è aumentata dell'importo corrispondente all'equo indennizzo stabilito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive modificazioni ed integrazioni, per i militari di truppa. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.