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LEGGE 11 febbraio 1980, n. 19 - Normattiva

LEGGE 11 febbraio 1980, n. 19 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 11 febbraio 1980, n. 19 ultimo aggiornamento all'atto: 03/08/1988 --> Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1988) (GU n.44 del 14-02-1980) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4orig. 5orig. 6orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-8-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concessa una indennità per una volta tanto nelle seguenti misure: lettera A, n. 2, lire 40.000.000; lettera A-bis, n. 3, lire 25.000.000. Per il personale militare di leva titolare di pensione o assegno privilegiato per le invalidità di cui al precedente comma l'indennità prevista dal comma stesso è aumentata dell'importo corrispondente all'equo indennizzo stabilito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive modificazioni ed integrazioni, per i militari di truppa. (

(1)) ------------- AGGIORNAMENTO
(1)La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 26 luglio 1988, n. 875 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19, ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio") nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermità previste dall'art. 1 di detta legge". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

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