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LEGGE 6 febbraio 1987, n. 19 - Normattiva

LEGGE 6 febbraio 1987, n. 19 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 6 febbraio 1987, n. 19 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. (GU n.32 del 09-02-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 9-2-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria; per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "3-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, le parole: "Alle imprese per la produzione di tubi senza saldatura che presentino" sono sostituite dalle seguenti: "Alle imprese che, per la soluzione di situazioni di crisi nel settore dei tubi senza saldatura, ed impianti strettamente connessi, presentino". 3-ter. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, le parole: "al precedente articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai precedenti articoli 2 e 2-bis"". L'articolo 10 è soppresso.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 maggio 1986, n. 218, 28 luglio 1986, n. 411, e 27 settembre 1986, n.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: ROGNONI AVVERTENZA: Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 10 dicembre
  4. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 21 febbraio
  5. nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (2)

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