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LEGGE 23 gennaio 1989, n. 19 - Normattiva

LEGGE 23 gennaio 1989, n. 19 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 gennaio 1989, n. 19 Modifica dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di età per la nomina a cappellano degli istituti di prevenzione e di pena. note: Entrata in vigore della legge: 12/2/1989 (GU n.23 del 28-01-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 12-2-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1

  1. All'articolo 3 della legge 4 marzo 1982, n. 68, il numero 5 è sostituito dal seguente: "5) età non superiore ad anni settanta". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 gennaio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: La legge n. 68/1982 reca: (Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena). Si trascrive il testo del relativo art. 3, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art.
  2. - Gli incarichi previsti dall'articolo 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) godimento dei diritti politici; 3) buona condotta; 4) sana costituzione fisica; 5) età non superiore ad anni settanta". L'art. 1 della medesima legge, richiamato nell'articolo soprariportato, è così formulato: "Art.
  3. - Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o più cappellani. Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall'art. 1 della legge 5 marzo 1963, n. 323". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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