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LEGGE 5 aprile 1950, n. 190 - Normattiva

LEGGE 5 aprile 1950, n. 190 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 5 aprile 1950, n. 190 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi. (GU n.104 del 06-05-1950) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 21-5-1950 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, è ratificato con le modificazioni seguenti: Art.

  1. - Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: "La stessa riduzione dei periodi di anzianità di grado sarà applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° del ruolo di gruppo C, di cui alla anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 8 aprile 1948; n. 454, e fino al 30 giugno 1950". Il secondo comma è sostituito dal seguente: "Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti commi non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potrà, fruire per conseguire più di una promozione". Art.
  2. - Il quinto comma è sostituito dal seguente: "Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi potrà partecipare al concorso riservato per il gruppo A, anche se in possesso della laurea in materie letterarie o di quella in filosofia e pedagogia, conseguite in una facoltà di magistero, ed al concorso riservato per il gruppo B, anche se in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o dell'abilitazione magistrale, o di titolo corrispondente conseguito secondo i precedenti ordinamenti, semprechè il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito". Art. 3-bis (nuovo). - Le qualifiche di segretario capo di 1ª e di 2ª classe nel ruolo del personale di gruppo A dei Provveditorati agli studi sono soppresse e sostituite da quelle, rispettivamente, di vice provveditore agli studi e di segretario capo. Art.
  3. - Il primo comma è sostituito dal seguente: "È fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, semprechè il comando o distacco non sia già previsto da disposizioni di leggi speciali". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 aprile 1950 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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