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DECRETO-LEGGE 12 dicembre 2022, n. 190 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 12 dicembre 2022, n. 190 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto cli

cca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 12 dicembre 2022, n. 190 ultimo aggiornamento all'atto: 28/01/2023 --> Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione. (22G00203) note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2022Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2023, n. 7 (in G.U. 28/01/2023, n.23). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2023) (GU n.289 del 12-12-2022) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-1-2023 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 48, 77 e 87 della Costituzione; Considerata la necessità di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici in occasione di tutte le consultazioni elettorali e referendarie e di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione relativamente all'anno 2023; Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione dell'imminente avvio dei procedimenti per il rinnovo degli organi elettivi in alcune regioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Prolungamento delle operazioni di votazione

  1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore
  2. I maggiori oneri derivanti dall'attuazione ((del comma 1 sono)) valutati in 14.874.000 euro per l'anno
  3. Conseguentemente, il fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, ((del Parlamento europeo)) e dall'attuazione dei referendum, ((iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,)) è incrementato di euro 14.874.000 per l'anno
  4. Agli oneri di cui ((al comma 2 si provvede)) mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
  5. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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