DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 191 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto
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- (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1952) (GU n.76 del 31-03-1948 - Suppl. Ordinario n. 3) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Stato di previsione Stato di previsione Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-4-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3 comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948: Articolo unico È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1 luglio 1947 30 giugno 1948, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 25 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n.
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