cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 15 maggio 1986, n. 191 Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria. (GU n.115 del 20-05-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-5-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, alle violazioni richiamate nello stesso articolo 7 commesse fino al 31 dicembre 1985 nonché ai giudizi relativi alle medesime violazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Per le violazioni richiamate nel suddetto articolo 7 resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12, secondo comma, e nell'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, nonché l'efficacia delle formalità eseguite fino al 31 dicembre 1985 dal Pubblico registro automobilistico in applicazione della legge 23 dicembre 1977, n. 952. 3. Le pene pecuniarie previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, limitatamente alla mancata o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nei documenti ivi richiamati, non si applicano alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 1985. Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 dello stesso decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle medesime violazioni si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882; l'elenco cumulativo previsto nel secondo comma dello stesso articolo 11 deve essere trasmesso entro il semestre successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. 4. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, anche alle violazioni, commesse fino al 31 dicembre 1985, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale o di altro codice corrispondente previsto dai commi sessantaduesimo e sessantatreesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le violazioni non punibili a norma del presente articolo. Nota all'art. 1, comma 1: Il testo degli articoli 7 e 11 del D.P.R. n. 882/1980 (Sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria) è il seguente: "Art. 7. - La pena pecuniaria per le violazioni previste dal primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, non si applica a carico del soggetto che ha chiesto più volte l'attribuzione del codice fiscale con gli stessi dati di identificazione, né a carico del soggetto cui sono stati attribuiti diversi numeri di codice fiscale a seguito di più richieste. In quest'ultimo caso la pena pecuniaria non si applica a condizione che il soggetto dichiari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze, di aver richiesto più volte l'attribuzione del numero di codice fiscale, indicando tutti i numeri attribuitigli. Le pene pecuniarie per le violazioni previste dai commi dal secondo all'undicesimo del predetto articolo 13 non si applicano a condizione che il soggetto, se richiesto dall'ufficio competente provveda ad eliminare la omissione o la inesattezza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12, secondo comma, e nell'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784. I soggetti in possesso di numero di codice fiscale provvisorio possono richiedere l'attribuzione del numero di codice definitivo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza applicazione di sanzioni". "Art. 11. - I giudizi relativi alle violazioni previste negli articoli precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, alle commissioni tributarie un elenco cumulativo contenente la indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché la attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo comma dell'articolo 2, o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano la estinzione del giudizio". Note all'art. 1, comma 2: - Il testo del secondo comma dell'art. 12 e dell'ultimo comma dell'art. 21 del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), come sostituiti dal D.P.R. n. 784, 1976, è il seguente: "Art. 12, secondo comma. - Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze di cui alla lettera
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.