ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1955, n. 192 ultimo aggiornamento all'atto: 07/02/1972 --> Norme per la esecuzione della legge 31 luglio 1954, n. 570, relativa alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1972) (GU n.80 del 07-04-1955) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2agg.2 agg.1 orig. 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-4-1955 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta sull'entrata sui prodotti industriali esportati e l'istituzione di una imposta di conguaglio su quelli importati; Visto il decreto Presidenziale del 14 agosto 1954, n. 676, con il quale sono approvate le tabelle A e B dei prodotti industriali rispettivamente ammessi alla restituzione dell'imposta sull'entrata all'esportazione e soggetti al pagamento dell'imposta di conguaglio all'importazione; Visto il decreto interministeriale del 18 agosto 1954, in Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1954, n. 198, con il quale sono mantenute in vigore le aliquote superiori al 4 per cento previste per alcuni prodotti industriali dal decreto Ministeriale 14 maggio 1953, in Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1903, n. 132; Ritenuta la necessità di provvedere alla emanazione di norme per disciplinare l'esecuzione della legge 31 luglio 1954, n. 570; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 Ai fini della restituzione dell'imposta generale sull'entità di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 570, la esportazione dei prodotti indicati nella tabella allegato A al decreto Presidenziale del 14 agosto 1954, n. 676 ed in quella allegata al decreto interministeriale 18 agosto 1954, in Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1954, n. 198; deve essere effettuata a mezzo di bolletta doganale di Uscita con restituzione di diritti, da compilarsi, di regola, in corrispondenza di ogni fattura per vendite effettuate all'estero. All'atto delle singole esportazioni deve essere prodotto alle dogane un duplo della fattura in vendita destinata all'aquirente estero sul quale gli Uffici doganali, eseguiti gli opportuni controlli, dovranno apporre la seguente attestazione, datata e firmata dal competente funzionario: "Prodotti esportati all'estero con bolletta mod..... n..... del......". Il duplo della fattura predetta, che deve essere conforme a quello da presentarsi all'Ufficio italiano dei cambi, è soggetto all'imposta di bollo di cui all'art. 24 della tariffa allegato A annessa al decreto Presidenziale del 25 giugno 1953, n. 492. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.