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LEGGE 13 maggio 1983, n. 192 - Normattiva

LEGGE 13 maggio 1983, n. 192 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 13 maggio 1983, n. 192 Determinazione della misura del canone di concessione dovuto dalla SIP. (GU n.134 del 18-05-1983) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-6-1983 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 In deroga a quanto disposto dall'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dall'articolo 11 della convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, il canone di concessione da pagarsi allo Stato per l'anno 1982 dalla società concessionaria del servizio telefonico nazionale è fissato nella misura dello 0,50 per cento. La concessione della riduzione di cui al comma precedente rispetto al canone ordinario del 4,50 per cento si applica con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa presentazione di un programma di investimenti aggiuntivi della società concessionaria del servizio telefonico nazionale che preveda impegni finanziari nell'arco del biennio 1983-84 per un ammontare non inferiore alla differenza tra quanto dovuto allo Stato in base al canone di concessione ordinario e quanto dovuto a norma del precedente comma. Entro novanta giorni dalla presentazione, le commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il proprio parere sul programma di investimenti di cui al precedente comma. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo deve presentare al Parlamento una proposta di riassetto dell'intero sistema nazionale della telefonia e delle telecomunicazioni sulla base del criterio dell'unificazione del servizio. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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