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LEGGE 21 giugno 1991, n. 192 - Normattiva

LEGGE 21 giugno 1991, n. 192 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 21 giugno 1991, n. 192 Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale. note: Entrata in vigore della legge: 16/7/1991 (GU n.152 del 01-07-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Allegati Tabella Tabella Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-7-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Ai fini del rilascio dei certificati richiesti per l'esportazione dei prodotti agricoli ovvero prescritti da specifiche disposizioni concernenti la commercializzazione, l'utilizzazione o l'ammissione ai benefici dei prodotti medesimi, in attuazione della normativa nazionale o comunitaria ovvero di accordi internazionali, sono istituiti, presso l'Istituto sperimentale agronomico di Bari, sezione operativa periferica di Modena; l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano, sede centrale e sezione operativa periferica di Arezzo; l'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti, sede centrale e sezioni operative periferiche di Barletta, San Severo e Velletri, speciali laboratori di analisi dei prodotti agricoli. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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