lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1953, n. 193 Classificazione in 1ª categoria ai fini della creazione di un porto-rifugio della rada di San Nicola in Arcella (Cosenza). (GU n.84 del 11-04-1953) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 26-4-1953 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, numero 3095; Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unito predetto, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713; Ritenuto che lungo il tratto di litorale tirrenico fra Palinuro e Vibo Valentia non esiste alcuni rifugio in cui il naviglio sorpreso dal maltempo, possa ricoverarsi; Considerata la necessità di provvedere, nell'interesse della navigazione generale, alla creazione di un portorifugio lungo il tratto di litorale suddetto; Considerato che la rada di San Nicola in Arcella in provincia di Cosenza ha i necessari requisiti per la creazione di un porto-rifugio; Considerata pertanto, l'opportunità di iscrivere la citata rada nella 1ª categoria ai fini della creazione del porto-rifugio; Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore della marina mercantile; Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nella adunanza dell'11 novembre 1952, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: La rada di San Nicola in Arcella (Cosenza) ai fini della creazione di un porto-rifugio nell'interesse della navigazione generale, è iscritta ai sensi e per gli effetti del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, nella 1ª categoria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1953 EINAUDI ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1953 Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 134. - PALLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.