Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 15 aprile 1987, n. 194 Ulteriori disposizioni relative agli autobus nonchè agli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporto di cose, emanate in applicazione dell'art. 11, punto 1, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16. (GU n.115 del 20-05-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-6-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 30 marzo 1987, n. 132; Visto il proprio decreto 11 marzo 1987; Visto il proprio decreto 23 marzo 1987; Ritenuta la necessità di provvedere ad una migliore determinazione di ulteriori prescrizioni per il miglioramento della sicurezza nella circolazione di autobus ed autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose; Ritenuta altresì la necessità di predeterminare modalità e scadenze alle quali l'industria costruttrice dovrà provvedere ad adeguare la relativa produzione e fissare i termini di adeguamento del parco circolante alle prescrizioni introdotte; Visti gli ordini del giorno numeri 9/4421/3 e 9/4421/4, presentati alla Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1987 ed accettati dal Governo; Ritenuta la necessità della tempestiva introduzione sugli autobus, autoveicoli e rimorchi di cui alla legge n. 132/87 anche di strumenti idonei al controllo della pressione dei pneumatici anche durante, la marcia dei veicoli e dell'apparato frenante; Ritenuto a tal fine necessario far svolgere in tempi brevi alla Direzione generale della motorizzazione civile le opportune sperimentazioni per accertare la praticabilità tecnica dell'obbligo di introduzione degli strumenti di cui innanzi; In sostituzione del precedente decreto 23 marzo 1987 innanzi citato; Decreta: Art. 1 Prima immatricolazione Successivamente al 31 dicembre 1988 non potranno essere immessi in circolazione per la prima volta autobus, autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose, i quali: a) se la lunghezza superiore a m 7,50, non siano segnalati lateralmente a posteriormente da dispositivi retroriflettenti e fluorescenti, ad integrazione dei dispositivi previsti dalla normativa vigente; b) non siano conformati od equipaggiati con idonei dispositivi in maniera tale da contenere la proiezione di spruzzi su strada bagnata; c) non riportino su ciascun lato ed in corrispondenza di ciascun asse l'indicazione del carico massimo che può gravarvi e della pressione di gonfiaggio dei relativi pneumatici. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.