Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO 13 giugno 1997, n. 194 Regolamento concernente l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. note: Entrata in vigore del decreto: 17-7-1997 (GU n.152 del 02-07-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 17-7-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358; Visto l'articolo 21, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-3047/U.C.L. del 17 aprile 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive 1. Il comitato previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si avvale dell'ufficio per l'informazione del contribuente, costituito presso il Segretariato generale, per i compiti di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 358/1991 reca norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze. - Per il comma 6 dell'art. 21 della legge n. 413/1991 si veda in nota all'art. 1. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 / 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando il necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazetta Ufficiale. Note all'art. 1: - La legge n. 413/1991 reca: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale". Si trascrive il testo del relativo art. 21: "Art. 21. - 1. È istituito, alle dirette dipendenze dei Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui è de mandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti. 2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nell'ultimo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere può altresì riguardare, ai fini dell'applicazione dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza. 3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si è uniformata al parere del comitato. 4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, e composto dai seguenti membri:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.