lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2004, n. 195 Regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte suprema di cassazione. note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/8/2004 (GU n.181 del 04-08-2004) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-8-2004 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633; Visto il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759; Visti i decreti del Ministro di grazia e giustizia 21 maggio 1987, n. 224, 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990 e 28 novembre 1995, n. 594; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 giugno 2003; Ritenuto di non potere condividere il parere del Consiglio di Stato, con riferimento all'inserimento di una norma indicante la compensazione di minori introiti con l'aumento degli abbonamenti, in quanto le caratteristiche dell'intervento normativo ed il contesto del servizio in cui si colloca, non induce ad una previsione di diminuzione delle entrate ma, verosimilmente, un loro aumento, quale effetto di una maggiore visibilità dei servizi del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Centro elettronico di documentazione 1. Il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, (CED), svolge un servizio pubblico di informatica giuridica, per diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della dottrina giuridica. 2. I dati inseriti nel CED costituiscono una banca di dati, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, e sono soggetti alla disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.