to clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2008, n. 195 ultimo aggiornamento all'atto: 02/01/2025 --> Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del ((regolamento (UE) 1672/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018)). note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/2025) (GU n.291 del 13-12-2008) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2agg.1 orig. 3orig. 3 bis 4orig. 4 bis 4 ter 5agg.2 agg.1 orig. 5 bis 6agg.1 orig. 7agg.1 orig. 8agg.1 orig. 9agg.2 agg.1 orig. 10orig. 11 12 13 14 15 16 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 17-1-2025 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica; Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed in particolare l'articolo 3, relativo all'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti al seguito, da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari; Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita; Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa; Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 15; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente decreto si intendono per: a) autorità competenti: l'Agenzia delle dogane ((e dei monopoli)) , il Ministero dell'economia e delle finanze, la Unità di informazione finanziaria ((per l'Italia)) e la Guardia di finanza, ciascuna per le competenze individuate nel presente decreto; b) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, lo Stato e il comune di residenza ((il domicilio digitale,)) , nonché il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale o la partita IVA; c) ((denaro contante: 1) valuta: le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio; 2) strumenti negoziabili al portatore: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono gli assegni turistici (o traveller's cheque), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna; 3) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore: i beni elencati al punto 1 dell'allegato I al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018; 4) carte prepagate: le carte non nominative elencate al punto 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente;)) c-bis) ((denaro contante non accompagnato: denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto;)) d) finanziamento del terrorismo: le attività definite dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.