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LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196 - Normattiva

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196 ultimo aggiornamento all'atto: 17/01/2023 --> Legge di contabilità e finanza pubblica. (09G0201) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2023) (GU n.303 del 31-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 245) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I PRINCIPI DI COORDINAMENTO, OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI 1agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 2orig. 3orig. TITOLO II MISURE PER LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA 4orig. 5 6agg.1 orig. TITOLO III PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA 7agg.1 orig. 8agg.1 orig. 9agg.1 orig. 10agg.2 agg.1 orig. 10 bisagg.2 agg.1 orig. 10-bis.1 10 ter 11agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 12agg.2 agg.1 orig. TITOLO IV MONITORAGGIO DEI CONTI PUBBLICI 13orig. 14agg.3 agg.2 agg.1 orig. 15 16 TITOLO V LA COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI 17agg.2 agg.1 orig. 18agg.2 agg.1 orig. 19orig. TITOLO VI IL BILANCIO DELLO STATOCAPO IBILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO 20 21agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 21 bis 22agg.2 agg.1 orig. 22 bisorig. 23agg.3 agg.2 agg.1 orig. 24orig. CAPO II LE ENTRATE E LE SPESE DELLO STATO 25agg.1 orig. 25 bisagg.1 orig. 26orig. 27orig. 28orig. 29orig. 30agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 31 31 bis 32orig. 33agg.2 agg.1 orig. 34agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 34 bisagg.2 agg.1 orig. 34 terorig. 34 quater CAPO III IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 35orig. 36agg.2 agg.1 orig. 37 38 38 bisorig. 38 ter 38 quater 38 quinquies 38 sexiesagg.1 orig. 38 septiesagg.1 orig. Capo IV ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA E COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO 39orig. 40agg.1 orig. 41orig. CAPO V ((RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA)) 42orig. 43 TITOLO VII TESORERIA DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA 44orig. 44 bisorig. 44 terorig. 44 quaterorig. 45 46orig. 47 47 bis 48agg.1 orig. TITOLO VIII CONTROLLI DI RAGIONERIA E VALUTAZIONE DELLA SPESA 49orig. TITOLO IX TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA 50orig. TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 51 52agg.1 orig. Allegati Allegato 1 Allegato 1orig. Tabelle Tabelle Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-2018 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 8 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di riferimento) 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. 2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

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(13)
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  1. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.
  2. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
  3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti. (
(21)) --------------- AGGIORNAMENTO
(8)Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 34, comma 38) che "Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati." ------------ AGGIORNAMENTO
(13)La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 547) che "Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano, fino al 31 dicembre 2015, alla società Expo 2015 Spa, in considerazione del suo scopo sociale. Restano fermi il limite di spesa delle risorse disponibili previste a legislazione vigente per la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015 e l'applicazione delle disposizioni sui limiti massimi retributivi delle società pubbliche". ------------ AGGIORNAMENTO
(19)Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 6, comma 10-quater) che "Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonché di collaborazione, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano alla società EXPO 2015 Spa in liquidazione fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 11 dicembre 2016, n. 232". ------------ AGGIORNAMENTO
(21)La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1096) che "Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, non si applicano alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; pertanto la RAI-Radiotelevisione italiana Spa può avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (135)

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