← Italia

LEGGE 30 aprile 1976, n. 197 - Normattiva

LEGGE 30 aprile 1976, n. 197 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 30 aprile 1976, n. 197 ultimo aggiornamento all'atto: 10/05/2006 --> Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2006) (GU n.124 del 12-05-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 1 bis 2agg.1 orig. 3orig. 4 5 6 7agg.1 orig. 8 9 10orig. 11 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-5-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Concorso per trasferimento ((I posti notarili vacanti vengono messi quadrimestralmente a concorso per titoli fra i notai in esercizio. Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre deve venir pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia l'avviso del concorso con l'elenco dei posti notarili resisi vacanti nel quadrimestre precedente e dei posti dei quali è prevista la vacanza nel quadrimestre in corso per cessazione delle funzioni notarili per raggiunti limiti di età da parte del titolare. I concorrenti devono trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, la domanda e i documenti utili ai fini della decisione del concorso e la quietanza comprovante il versamento presso un archivio notarile distrettuale della tassa di L. 5.000 per ciascun posto richiesto)) . I concorrenti a più sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicare, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dai concorsi. Il trasferimento è disposto, a norma degli articoli seguenti, rispettando le indicazioni di preferenza fatte dai concorrenti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Il decreto può essere revocato, entro un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti. In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso, che dichiarino di consentire. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.