DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 197 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto
clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 197 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di previdenza complementare. note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/6/2006 (GU n.124 del 30-05-2006) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 14-6-2006 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Acquisito il parere del Consiglio Regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 5 aprile 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1
- Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430, è inserito il seguente: "Art. 1-bis (Previdenza complementare). -
- La regione favorisce l'accesso alla previdenza complementare regionale promovendo la costituzione e il funzionamento di appositi fondi pensione o stipulando apposite convenzioni con altri fondi pensioni già esistenti.
- La regione disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, il funzionamento dei fondi pensione a carattere regionale.
- I fondi di cui al presente articolo possono avvalersi direttamente dei servizi forniti dalle strutture di supporto istituite e delle misure ed interventi previsti dalle normative regionali, in base a criteri stabiliti dalla regione, nel rispetto della normativa comunitaria.
- Ai fondi pensione a carattere regionale possono accedere coloro che già aderiscono ad altri fondi pensione, nonché il personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative della regione, il personale dipendente dalla Azienda USL della Valle d'Aosta, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale se e come previsto dalla relativa normativa statale, in armonia con le disposizioni contrattuali collettive regionali.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Baccini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e i regolamenti. - Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948, è il seguente: "Art. 48-bis. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso". - La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche e integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige.), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre
- Nota all'art. 1: - Il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1990, n.
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